Il finanziamento con rimborso mediante delegazione di pagamento applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1723, 2° comma e 1269 del codice civile, e consiste in un ordine irrevocabile del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro di trattenere una quota della sua retribuzione e di versarla direttamente alla finanziaria fino all'integrale rimborso del debito in essere.
Tale istituto è stato elaborato per consentire a un dipendente che abbia già in corso una cessione del quinto dello stipendio, regolata dagli artt. 1260 e segg. cod. civ. e dal D.P.R. n. 180/1950, di potere accedere ulteriormente al credito mediante una trattenuta sulla sua retribuzione.
Per quanto concerne il regime dei tassi applicati, occorre sottolineare che a norma delle vigenti Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi (per gli istituti di credito: in Gazzetta Ufficiale 29 Marzo 2006 n. 74, aggiornamento Febbraio 2006; per gli intermediari finanziari: in G.U. 4 Maggio 2006, n. 102), il TEG massimo applicabile ai fini antiusura per i prestiti contro delegazione di pagamento è quello dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, in quanto considerati "assimilati", purché concorrano tutte le seguenti condizioni:
Sussistendo tali requisiti, i prestiti contro delegazione di pagamento rientrano nella medesima categoria della Cessione del Quinto dello Stipendio e pertanto le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del TEG purché siano certificate da apposita polizza, in quanto derivano dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Invece le altre operazioni di delega sono trattate alla stregua di un normale prestito personale.
Per quanto concerne i dipendenti statali, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. del 16 ottobre 1996, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che tali forme di finanziamento, poi definite delegazioni "facoltative" o "convenzionali" siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 D.P.R. n. 180/1950 (istituti di credito, intermediari finanziari, società di assicurazione, ecc.), nei limiti previsti dal citato Testo Unico n. 180/1950, e che venga stabilito preventivamente - mediante apposita convenzione tra l'amministrazione e gli istituti erogatori - l'onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane ed informatiche impiegate. Ogni operazione di delegazione comporterà pertanto dei costi che la finanziaria dovrà versare all'amministrazione per ottenere il rimborso delle quote mensili.
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